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CNA CAF Lazio s.r.l. - Settore LAVORO


CASSA EDILE

A decorrere dal 1° ottobre gli operai avranno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali pari ad 88 ore. La maturazione dei permessi avviene, ora, a seconda che si tratta di operai di produzione o discontinui, nella misura, rispettivamente, di un'ora ogni 20 o 26 ore, oppure ogni 31 ore di lavoro effettivamente prestato.

D'ora in poi i riposi annuali dovranno essere retribuiti direttamente dall'azienda nella busta paga dell'operaio alla scadenza di ciascun periodo di paga.
Pertanto dalla medesima data cessa l’obbligo di accantonare 4,95% della retribuzione calcolato anche sul trattamento economico delle festività (escluse 2 giugno e 4 novembre), sull’utile del cottimo e sui premi di produzione presso la competente Cassa Edile.

Alla Cassa Edile si continuerà a versare, invece, il trattamento economico per la gratifica natalizia (10%) e per le ferie (8,5%). Tale percentuale di maggiorazione continuerà ad essere assoggettata ai contributi previdenziali e alla trattenuta fiscale.

Quindi, dal 1° ottobre, la quota netta che deve essere accantonata in Cassa Edile è pari al 14,2% (contro il 18% applicato fino ad oggi).

Gli impiegati addetti ai lavori  di cantiere al pari degli operai, potranno fruire in 1 anno, di permessi individuali retribuiti pari ad 88 ore. I permessi devono essere goduti entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo. Le ore residue non godute verranno retribuite.