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LAVORATORI STRANIERI: L'AUTORIZZAZIONE AL LAVORO
(precisazioni del Ministero del Lavoro in ordine al TU 286/98 e al Dpr
394/99)
Le autorizzazioni
rilasciate dalla Direzione provinciale del Lavoro devono riguardare
l’instaurazione di contratti a tempo indeterminato oppure determinato o
stagionale ma entro i limiti contrattuali e normativi. E’ possibile,
inoltre, richiedere l’autorizzazione per la stipulazione dei contratti
part time, purchè siano in grado di assicurare un reddito sufficiente per
il mantenimento dei lavoratori stessi.
La domanda alla
direzione provinciale deve contenere:
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la generalità del
titolare o del legale rappresentante;
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quella del
lavoratore straniero che si intende assumere;
-
l’impegno ad
assicurare al lavoratore interessato il trattamento retributivo
previsto dalla Legge e dai contratti collettivi;
-
la sede
dell’impresa in cui verrà prevalentemente inserito il lavoratore;
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l’indicazione
delle modalità di svolgimento del rapporto.
Se dopo aver ottenuto
l’autorizzazione il rapporto non viene più instaurato, il datore di
lavoro ha l’obbligo di darne tempestiva comunicazione alla Questura ed
alla Direzione Provinciale in modo che l’autorizzazione stessa possa
essere revocata.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, il datore di lavoro deve inviarla
unitamente alla copia del contratto, al lavoratore estero, in modo che esso possa perfezionare
la documentazione mediante l’autentica della sottoscrizione del
contratto presso l’autorità diplomatico-consolare.
L’eventuale cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata
alla Direzione provinciale del Lavoro entro 5 giorni (anche se ora viene
ammessa la possibilità di effettuare tale comunicazione direttamente al
Centro per l’Impiego e alla sede Inps competenti).
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