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CNA CAF Lazio s.r.l. - Settore LAVORO


LAVORATORI STRANIERI: L'AUTORIZZAZIONE AL LAVORO
(precisazioni del Ministero del Lavoro in ordine al TU 286/98 e al Dpr 394/99)

Le autorizzazioni rilasciate dalla Direzione provinciale del Lavoro devono riguardare l’instaurazione di contratti a tempo indeterminato oppure determinato o stagionale ma entro i limiti contrattuali e normativi. E’ possibile, inoltre, richiedere l’autorizzazione per la stipulazione dei contratti part time, purchè siano in grado di assicurare un reddito sufficiente per il mantenimento dei lavoratori stessi.

La domanda alla direzione provinciale deve contenere:

  • la generalità del titolare o del legale rappresentante;

  • quella del lavoratore straniero che si intende assumere;

  • l’impegno ad assicurare al lavoratore interessato il trattamento retributivo previsto dalla Legge e dai contratti collettivi;

  • la sede dell’impresa in cui verrà prevalentemente inserito il lavoratore;

  • l’indicazione delle modalità di svolgimento del rapporto.

Se dopo aver ottenuto l’autorizzazione il rapporto non viene più instaurato, il datore di lavoro ha l’obbligo di darne tempestiva comunicazione alla Questura ed alla Direzione Provinciale in modo che l’autorizzazione stessa possa essere revocata.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, il datore di lavoro deve inviarla unitamente alla copia del contratto, al   lavoratore estero, in modo che esso possa perfezionare la documentazione mediante l’autentica della sottoscrizione del contratto presso l’autorità diplomatico-consolare.
L’eventuale cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata alla Direzione provinciale del Lavoro entro 5 giorni (anche se ora viene ammessa la possibilità di effettuare tale comunicazione direttamente al Centro per l’Impiego e alla sede Inps competenti).