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RIFORMA INAIL
In data 16 marzo 2000 è entrato in vigore il Dlgs 38/2000 che prevede
l’obbligo assicurativo INAIL per i lavoratori
parasubordinati
Queste le novità significative:
- I datori di lavoro dovranno assicurare all’INAIL i
Collaboratori Coordinati e Continuativi, i Sindaci, i Revisori e gli
Amministratori, ossia tutti coloro per i quali è previsto l’obbligo del
versamento del contributo INPS del 13%
- I datori di lavoro hanno l’obbligo di
aprire una Posizione Assicurativa e tenere i libri Paga, Matricola, Presenza e
Infortuni. In presenza di una posizione assicurativa operante i parasubordinati
andranno trascritti nei registri già in possesso dell’azienda
- Il decreto
38/2000 reintroduce l’obbligo di comunicare all’INAIL il codice fiscale dei
lavoratori, collaboratori, coadiuvanti, ecc. contestualmente all’avvio e alla
cessazione della loro collaborazione o del rapporto di lavoro. In caso di omessa
o ritardata comunicazione è prevista una sanzione di lire 100.000.
MISURE URGENTI PER
L’AUTOTRASPORTO
La
legge di conversione del decreto 22 giugno n. 167 reca misure urgenti a
favore dell’autotrasporto, fra cui:
a)
l’aumento delle detrazioni per le spese non documentabili a lire 45.500
relativamente ai trasporti
effettuati all’interno e lire 81.000 per quelli al di fuori della regione
di residenza, a valere dall’anno d’imposta 1999;
b) un’ulteriore riduzione dei premi assicurativi dovuti all’INAIL, da
definire;
c)
la possibilità di dedurre dal reddito di impresa, in luogo delle spese
sostenute dai dipendenti in trasferta, l’importo di lire 110.000 al
giorno, elevato a lire 180.000 per le trasferte estere, al netto delle spese
di viaggio e trasporto.
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