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CNA CAF Lazio s.r.l. - Settore LAVORO


RIFORMA INAIL

         In data 16 marzo 2000 è entrato in vigore il Dlgs 38/2000 che prevede l’obbligo assicurativo INAIL per i lavoratori  
         parasubordinati

Queste le novità significative:

  • I datori di lavoro dovranno assicurare all’INAIL i Collaboratori Coordinati e Continuativi, i Sindaci, i Revisori e gli Amministratori, ossia tutti coloro per i quali è previsto l’obbligo del versamento del contributo INPS del 13%
  • I datori di lavoro hanno l’obbligo di aprire una Posizione Assicurativa e tenere i libri Paga, Matricola, Presenza e Infortuni. In presenza di una posizione assicurativa operante i parasubordinati andranno trascritti nei registri già in possesso dell’azienda 
  • Il decreto 38/2000 reintroduce l’obbligo di comunicare all’INAIL il codice fiscale dei lavoratori, collaboratori, coadiuvanti, ecc. contestualmente all’avvio e alla cessazione della loro collaborazione o del rapporto di lavoro. In caso di omessa o ritardata comunicazione è prevista una sanzione di lire 100.000.

    MISURE URGENTI PER L’AUTOTRASPORTO

    La legge di conversione del decreto 22 giugno n. 167 reca misure urgenti a favore dell’autotrasporto, fra cui:

    a) l’aumento delle detrazioni per le spese non documentabili a lire 45.500 relativamente ai  trasporti effettuati all’interno e lire 81.000 per quelli al di fuori della regione di residenza, a valere dall’anno d’imposta 1999;
    b) un’ulteriore riduzione dei premi assicurativi dovuti all’INAIL, da definire;
    c) la possibilità di dedurre dal reddito di impresa, in luogo delle spese sostenute dai dipendenti in trasferta, l’importo di lire 110.000 al giorno, elevato a lire 180.000 per le trasferte estere, al netto delle spese di viaggio e trasporto.