Fondi
strutturali
La riforma della
politica strutturale
La costruzione europea ha
comportato la creazione di un insieme di Stati
che hanno stretti legami economici e che
gestiscono assieme questioni di interesse comune.
Tuttavia, il concetto d'integrazione dell'Unione
europea può essere credibile soltanto se si
manterrà tra questi Stati un'adeguata coesione
economica e sociale.
A questo fine, le disposizioni del
pacchetto Agenda 2000 relative alla politica
strutturale si prefiggono una duplice sfida:
da un lato,
migliorare l'efficacia degli strumenti
della politica strutturale per conseguire
l'obiettivo della coesione economica e
sociale;
dall'altro,
garantire la continuità della politica
strutturale nel quadro dei futuri
ampliamenti ai paesi dell'Europa centrale
e orientale.
Sin dal 1957, il conseguimento di
uno sviluppo armonioso è stato uno degli
obiettivi della Comunità economica europea. Il
trattato prevedeva la creazione di un Fondo
sociale europeo (FSE), destinato a promuovere
l'occupazione e a favorire la circolazione dei
lavoratori sul territorio comunitario.
La crisi economica del le
conseguenti ristrutturazioni hanno messo in luce
differenze di sviluppo tra 1973 e alcuni Stati
membri. disparità tra regioni sono aumentate
soprattutto in seguito all'adesione del Regno
Queste Unito e dell'Irlanda e, successivamente,
della Grecia, del Portogallo e della Spagna.
Da qui la necessità di creare una
vera e propria politica strutturale, al fine di
colmare il divario in materia di sviluppo e di
livello di vita. Oltre all'azione del Fondo
sociale europeo, nel corso degli anni sono stati
istituiti altri Fondi detti
"strutturali": il Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),
per il finanziamento della politica agricola
comune, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), i cui aiuti sono destinati segnatamente
alle regioni che presentano ritardi nello
sviluppo e, infine, lo Strumento finanziario di
orientamento della pesca (SFOP).
Il concetto di coesione economica
è stato introdotto con l'Atto unico europeo
(1986) e, dal 1992, data di adozione del Trattato
sull'Unione, esso costituisce uno dei tre
pilastri della Comunità europea, alla stessa
stregua del mercato unico e dell'Unione economica
europea. Lo sforzo in materia di coesione
costituisce ancora oggi la seconda voce di spesa
nel bilancio dell'Unione dopo la politica
agricola comune.
Grazie alle azioni strutturali e
all'adozione di programmi macroeconomici
nazionali intesi a soddisfare i criteri fissati
dall'Unione economica e monetaria, da circa dieci
anni, si registra una convergenza netta fra le
economie degli Stati membri.
Con la conferma degli elementi
della politica strutturale vigente, la riforma
del 1999 si prefigge di:
migliorare
l'efficacia degli strumenti strutturali,
rafforzando la concentrazione tramite un
numero ridotto di obiettivi di politica
strutturale e di iniziative comunitarie;
migliorare poi la gestione con una
ripartizione più chiara delle
responsabilità fra i vari interessati
(A);
mantenere il
livello finanziario della coesione
economica e sociale (B);
La nuova normativa razionalizza e
semplifica la politica di sviluppo rurale
relativamente a:
misure di
sviluppo rurale ammissibili (misure di
accompagnamento quali misure agro
ambientali, sostegno ai produttori in
caso di prepensionamento e misure di
ammodernamento e di diversificazione
delle imprese agricole come gli
investimenti nelle aziende stesse,
l'insediamento dei giovani agricoltori,
l'aiuto complementare a favore della
silvicoltura, ecc.);
programmazione
delle azioni connesse agli obiettivi 1 e
2 e dei nuovi programmi di sviluppo
rurale;
fonti di
finanziamento a carico del FEAOG, sezione
orientamento o garanzia, a seconda del
contesto regionale in cui rientra la
misura.
Disposizioni generali sui
Fondi strutturali
OBIETTIVO
Ridurre il
divario del livello di sviluppo e promuovere la
coesione economica e sociale all'interno
dell'Unione.
Migliorare l'efficacia degli interventi
strutturali comunitari, rafforzando la
concentrazione degli aiuti e semplificando il
loro funzionamento mediante una riduzione degli
obiettivi.
Contribuire inoltre a precisare le competenze
degli Stati membri e della Comunità durante
tutte le fasi (programmazione, sorveglianza,
valutazione e controllo).
PROVVEDIMENTO
COMUNITARIO
Regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali.
CONTENUTO
Esistono divari
socio-economici rilevanti tra certe regioni
dell'Unione: il prodotto interno lordo (PIL) pro
capite del Lussemburgo è ad esempio due volte
più elevato di quello della Grecia mentre
Amburgo, la regione più ricca d'Europa, ha un
reddito pro capite quattro volte superiore a
quello dell'Alentejo. Tali divari tra le regioni
possono pregiudicare la coesione dell'Unione.
La coesione
economica e sociale è da molti anni uno degli
obiettivi prioritari dell'Unione europea.
Promuovendo la coesione l'Unione favorisce
infatti lo sviluppo armonioso, equilibrato e
duraturo delle attività economiche, la crescita
dell'occupazione e la valorizzazione delle
risorse umane, la tutela e il miglioramento
dell'ambiente, l'eliminazione delle ineguaglianze
e la promozione della parità tra uomini e donne.
Fondi
strutturali
Nel corso degli
anni sono stati creati quattro tipi di Fondi
strutturali. Si tratta del Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale
europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo di
orientamento e garanzia (FEAOG), sezione
"orientamento" e dello strumento
finanziario di orientamento della pesca (SFOP):
- Il FESR
si prefigge di ridurre gli squilibri tra
le regioni della Comunità e concede
aiuti finanziari per lo sviluppo delle
regioni svantaggiate. A tal fine
interviene nel quadro dei nuovi obiettivi
1 e 2 e per le iniziative INTERREG e
URBAN. In termini di risorse finanziarie,
il FESR
è di gran lunga il Fondo
strutturale più importante.
- Il FSE
è il principale strumento della politica
sociale comunitaria: sovvenziona azioni a
favore della formazione, della
riconversione professionale e della
creazione di posti di lavoro. Particolare
attenzione è riservata al miglioramento
delle condizioni del mercato del lavoro e
al reinserimento professionale dei
disoccupati. Il Fondo interviene per i
tre obiettivi, ma riguarda in via
prioritaria il nuovo obiettivo 3. Inoltre
finanzia l'iniziativa EQUAL. Il nuovo
regolamento attribuisce maggiore
importanza al ruolo del FSE
nel contesto
della politica sociale comunitaria
rendendolo partecipe delle azioni
intraprese in virtù della strategia
europea per l'occupazione e delle linee
direttrici per le politiche
dell'occupazione.La riforma del 1999
conferma il duplice nesso dello SFOP
con la politica di sviluppo regionale e
la politica comune della pesca. Le azioni
strutturali a favore del settore della
pesca sembrano un segmento della politica
comune della pesca, se non addirittura
uno strumento a servizio di una politica
settoriale.
Il FEAOG è
costituito da due sezioni:
la sezione
"Garanzia" si prefigge
principalmente di finanziare spese
derivanti dalla politica comune dei
mercati e dei prezzi agricoli, le azioni
di sviluppo rurale che accompagnano il
sostegno dei mercati e le misure rurali
al di fuori delle regioni dell'obiettivo
1, spese di alcune misure veterinarie
nonché azioni informative sulla PAC;
- la sezione
"orientamento", contribuisce
allo sviluppo e all'adeguamento
strutturale delle regioni in ritardo sul
processo di sviluppo tramite il
miglioramento dell'efficienza delle
strutture di produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli
e silvicoli, nonché alla promozione
delle zone rurali;
- infine, lo SFOP è uno strumento
finanziario strutturale destinato al
settore della pesca.
Obiettivi
prioritari e iniziative comunitarie
Per rafforzare
l'efficacia delle azioni strutturali, il
regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede una
riduzione del numero di obiettivi prioritari da 7
a 3:
- L'obiettivo
1 intende promuovere lo sviluppo e
l'adeguamento strutturale delle regioni
in ritardo il cui prodotto interno lordo
pro capite è inferiore al 75% della
media dell'Unione europea. Tale nuovo
obiettivo riguarda inoltre le regioni
ultraperiferiche (dipartimenti francesi
d'oltremare, Azzorre, Madera e isole
Canarie) e le zone interessate dal
precedente obiettivo 6, creato in seguito
all'atto di adesione dell'Austria, della
Finlandia e della Svezia. Come in
precedenza, i 2/3 delle azioni dei Fondi
strutturali sono adottate in applicazione
dell'obiettivo 1. Il 20% circa della
popolazione totale dell'Unione dovrebbe
essere interessata dalle misure adottate
nel quadro di tale obiettivo;
- L'obiettivo
2 contribuisce a favorire la
riconversione economica e sociale delle
zone con difficoltà strutturali diverse
da quelle ammissibili all'obiettivo 1.
Tale obiettivo riunisce i precedenti
obiettivi 2 e 5b e altre zone che
registrano problemi di diversificazione
economica. Esso riguarda globalmente le
zone in fase di mutazione economica, le
zone rurali in declino, le zone
dipendenti dalla pesca che si trovano in
una situazione di crisi e i quartieri
urbani in difficoltà. Il 18% massimo
della popolazione dell'Unione può
rientrare in questo obiettivo;
- L'obiettivo
3 riunisce tutte le azioni a favore
dello sviluppo delle risorse umane al di
fuori delle regioni ammissibili
all'obiettivo 1. Tale obiettivo riprende
i precedenti obiettivi 3 e 4. Esso
costituisce il quadro di riferimento
dell'insieme delle misure prese
nell'ambito del nuovo titolo
sull'occupazione del Trattato di
Amsterdam e della strategia europea per
l'occupazione.
È previsto un
regime transitorio per le regioni ammissibili
agli obiettivi 1, 2 e 5b tra il 1994 e il 1999, e
non più ammissibili agli obiettivi 1 o 2 tra il
2000 e il 2006.
I nuovi
regolamenti prevedono inoltre una riduzione del
numero di iniziative comunitarie da 13 a 4. Le
nuove iniziative sono:
- INTERREG,
il cui obiettivo è promuovere la
cooperazione transfrontaliera,
transnazionale e interregionale;
- LEADER, che
promuove lo sviluppo rurale attraverso
iniziative di gruppi d'azione locale;
- EQUAL, che
prevede nuove strategie di lotta contro
ogni forma di discriminazione e
ineguaglianza nell'accesso al mercato del
lavoro;
- URBAN, che
favorisce la rivitalizzazione economica e
sociale delle città e dei suburbi in
crisi.
Mezzi
finanziari
L'importo
dell'intera dotazione dei Fondi strutturali
ammonta a 195 miliardi di euro per il periodo
2000-2006.
Per rafforzare
l'efficacia degli stanziamenti impegnati, il
regolamento prevede una concentrazione
significativa delle risorse a favore
dell'obiettivo 1. La ripartizione tra i tre
obiettivi è la seguente:
- 69,7% della
dotazione globale all'obiettivo 1, cioè
135,9 miliardi di euro;
- 11,5% della
dotazione globale all'obiettivo 2, cioè
22,5 miliardi di euro;
- 12,3% della
dotazione globale all'obiettivo 3, cioè
24,05 miliardi di euro;
- 0,5% della
dotazione globale allo SFOP al di fuori
dell'obiettivo 1, cioè 1,1 milliardi di
euro.
Il resto degli
stanziamenti è riservato alle iniziative
comunitarie (5,35%), alle azioni innovatrici e
alle misure di assistenza tecnica (0,65%).
Principi
generali
Sono stati
precisati e rafforzati i principi di
funzionamento dei Fondi strutturali
(programmazione degli aiuti, partenariato tra un
massimo di parti interessate e addizionalità
dell'aiuto europeo rispetto alle sovvenzioni
nazionali):
-
Programmazione
La
programmazione è uno degli elementi essenziali
delle riforme dei Fondi strutturali del 1988 e
del 1993 e resta al centro della riforma del
1999. Essa consiste nell'elaborare programmi di
sviluppo pluriennali e viene realizzata mediante
un processo di decisione partenariale, in più
fasi, fino all'assunzione delle azioni da parte
dei responsabili di progetti pubblici o privati.
Secondo le
disposizioni del regolamento generale sui Fondi
strutturali il periodo interessato è di 7 anni
per tutti gli obiettivi (2000-2006), tuttavia con
possibili adattamenti a seconda della valutazione
intermedia.
In un primo
tempo, gli Stati membri presentano dei piani di
sviluppo e riconversione, che si fondano sulle
priorità nazionali e regionali e che contengono:
- una
descrizione precisa della situazione
attuale della regione (divari, ritardi,
potenziale di sviluppo);
- una
descrizione della strategia più
appropriata per raggiungere gli obiettivi
fissati;
- indicazioni
sull'utilizzo e la forma del contributo
finanziario dei Fondi previsti.
In seguito i
programmi prendono la forma di:
- documenti
unici di programmazione (DOCUP):
costituiti da un solo documento, sono
approvati dalla Commissione raggruppando
gli elementi contenuti nel quadro
comunitario di sostegno e nel programma
operativo (programma integrato per
regione contenente gli assi prioritari
del programma, una descrizione succinta
delle misure previste, un piano di
finanziamento indicativo);
- o di quadri
comunitari di sostegno (QCS):
documenti approvati dalla Commissione,
d'accordo con lo Stato membro in
questione, che presentano la strategia e
le priorità dell'azione dei Fondi e
dello Stato membro, i loro obiettivi
specifici, la partecipazione dei Fondi e
le altre risorse finanziarie.
-
Partenariato
Per il
precedente periodo (1994-1999), i regolamenti in
materia prevedevano già il ricorso a forme di
partenariati nazionali, regionali o locali
durante tutte le fasi della programmazione.
La nuova
regolamentazione persegue questa strategia,
estendendo il partenariato alle autorità
regionali e locali, alle parti socio-economiche e
ad altri organismi competenti e facendo
intervenire i partner ad ogni fase, sin
dall'approvazione del piano di sviluppo.
-
Addizionalità
Secondo questo
principio, gli aiuti europei devono aggiungersi
agli aiuti nazionali e non sostituirli. Gli Stati
devono mantenere, per ogni obiettivo, le loro
spese pubbliche almeno allo stesso livello
toccato durante il periodo precedente.
Tra il 2000 e il
2006 il livello geografico di controllo
dell'addizionalità verrà semplificato (per
l'obiettivo 1 l'insieme delle regioni ammissibili
e per gli obiettivi 2 e 3 l'intera nazione).
Inoltre gli Stati forniranno alla Commissione le
informazioni necessarie all'atto dell'adozione
dei programmi, a metà e a fine esercizio.
Gestione,
sorveglianza e valutazione
Nell'ambito del
nuovo regolamento sui Fondi strutturali, gli
Stati membri designano per ogni programma
un'autorità di gestione, i cui compiti guardano
la realizzazione, la regolarità della gestione e
l'efficacia del programma (raccolta di dati
statistici e finanziari, elaborazione e invio dei
rapporti annuali alla Commissione, organizzazione
della valutazione intermedia, ecc.).
Sono stati
inoltre creati dei comitati di sorveglianza che,
presieduti da un rappresentante dell'autorità di
gestione, assicurino l'efficacia e la qualità
dell'attuazione delle azioni strutturali. I
comitati dipendono dagli Stati membri.
Si mantengono i
tre tipi precedenti di valutazione (ex ante,
intermedia e ex post), ma la riforma
stabilisce precisamente a chi incombono. La
valutazione ex ante spetta alle autorità
competenti degli Stati membri, la valutazione
intermedia deve essere effettuata dall'autorità
di gestione del programma, in collaborazione con
la Commissione, ed infine la valutazione ex
post è di competenza della Commissione
europea, in collaborazione con lo Stato membro e
l'autorità di gestione.
I rapporti di valutazione devono essere messi a
disposizione del pubblico.
DISPOSIZIONI
D'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Regioni
ammissibili
Decisione
1999/502/CE della Commissione, del 1° luglio
1999,
che stabilisce l'elenco delle regioni
interessate dall'obiettivo n. 1 dei Fondi
strutturali per il periodo dal 2000 al 2006
[Gazzetta ufficiale L 194, 27.07.1999]
Decisione
1999/503/CE della Commissione, del 1° luglio
1999, che stabilisce un massimale di popolazione
per Stato membro nel quadro dell'obiettivo n. 2
dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al
2006 [Gazzetta ufficiale L 194, 27.07.1999]
Ripartizione
dei fondi
Decisione
1999/501/CE della Commissione, del 1° luglio
1999, che stabilisce una ripartizione indicativa
per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a
titolo dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali
per il periodo dal 2000 al 2006 [Gazzetta
ufficiale L 194, 27.07.1999]
Decisione
1999/504/CE della Commissione, del 1° luglio
1999, che stabilisce una ripartizione indicativa
per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a
titolo dell'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali
per il periodo dal 2000 al 2006 [Gazzetta
ufficiale L 194, 27.07.1999]
Decisione
1999/505/CE della Commissione, del 1° luglio
1999, sulla ripartizione indicativa degli
stanziamenti d'impegno fra gli Stati membri nel
quadro dell'obiettivo 3 dei Fondi strutturali per
il periodo 2000-2006 [Gazzetta ufficiale L 194,
27.07.1999]
Decisione
1999/500/CE della Commissione, del 1° luglio
1999, che stabilisce una ripartizione indicativa
per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a
titolo dello strumento finanziario di
orientamento della pesca fuori dalle regioni
dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il
periodo 2000-2006 [Gazzetta ufficiale L 194,
27.07.1999]
Linee
direttrici per i programmi
Comunicazione
della Commissione del 1° luglio 1999 "Fondi
strutturali e coordinamento con il Fondo di
coesione: Linee direttrici per i programmi del
periodo 2000-2006" [COM(1999) 344 def. -
Gazzetta ufficiale C 267, 22.09.1999]
Questa comunicazione stabilisce alcuni
orientamenti intesi ad aiutare gli Stati membri e
le regioni nell'elaborare i propri piani di
sviluppo. Vi sono pertanto definite le priorità
comunitarie che dovrebbero riflettersi nelle
strategie di programmazione per gli obiettivi 1,
2 e 3.
Viene sottolineata innanzi tutto la necessità di
rispettare alcuni principi orizzontali derivanti
dal trattato e che riguardano tutte le politiche
comunitarie:
- lo sviluppo
sostenibile
- le pari
opportunità.
Nel sito del
Ministero del Tesoro (www.tesoro.it) sono disponibili il
Programma di Sviluppo del Mezzogiorno (PSM)
2000-2006 ed i connessi Programmi Operativi
Nazionali e Regionali (PON e POR), nel formato
originale così come elaborati dalle singole
Amministrazioni responsabili della
programmazione.
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